Il cosiddetto contratto di rete, introdotto alcuni anni fa anche in Italia, sempre più si conferma come una vera e propria opportunità per le aziende che intendono sviluppare sinergie ed alleanze strategico- produttive. Anche le imprese svizzere possono parteciparvi, ma ad alcune condizioni.
Il testo normativo italiano che regola il contratto di rete di impresa, introdotto nel 2009, non limita infatti la partecipazione alle reti di impresa in base della nazionalità dei partecipanti.
I soggetti stranieri, tra i quali le società svizzere, devono però rispettare il requisito sostanziale dello svolgimento di attività di impresa. Per quanto concerne invece il requisito formale, è prevista l’iscrizione presso il Registro delle Imprese del contratto di rete in Italia: ad oggi però, si pone il dubbio se per l'esecuzione della formalità pubblicitaria, sia necessario o meno, che l'impresa straniera apra in territorio italiano almeno una sede secondaria e che di tale apertura sia notiziato il competente Registro delle Imprese con un’apposita iscrizione. In tal caso, tutte le necessarie formalità pubblicitarie riguardanti l' impresa straniera partecipante alla rete, ed in particolare l'iscrizione iniziale, saranno eseguite presso il Registro delle Imprese ove risulta iscritta la sede secondaria. Tuttavia, richiedere l'apertura di una sede secondaria ad un'impresa straniera, anche quando questa operi soltanto in territorio straniero, quantunque in rete con imprese italiane, appare eccessivo oltre che discriminatorio.
In attesa di un chiarimento legislativo sul punto, è auspicabile che le imprese straniere, prive di sede secondaria in Italia e come tali non iscritte al relativo Registro Imprese, non figurino tra i sottoscrittori originari del contratto, ma vi aderiscano in un secondo momento; ciò al fine di superare l'ostacolo che deriva dalla seguente previsione normativa: “l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.
In ogni caso, per evitare possibili complicazioni, una soluzione alternativa resta quella di non aderire al contratto di rete, stipulando invece con la rete un accordo di collaborazione che avendo carattere internazionale potrà connotarsi secondo i contenuti e le forme ritenuti più opportuni.
Concludendo, è quindi possibile per le società svizzere mantenere i vantaggi derivanti dalla localizzazione in territorio elvetico (moderata tassazione, servizi efficienti, accordi internazionali, ecc.) pur partecipando a reti di impresa italiane.