Nonostante l’attuale “empasse” mondiale del settore economico legato alla diffusione del Covid-19, in Svizzera non si bloccano i termini legali per dare esecuzione alla domanda di assistenza amministrativa formulata lo scorso 17 luglio 2017 dalla Guardia di Finanza italiana, in relazione ad alcuni clienti italiani di un noto istituto bancario. In conformità ai principi di celerità enunciati della Legge Federale sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF), non si contemplano infatti ferie giudiziarie in Svizzera in relazione alle procedure per le quali sono unicamente previsti scambi di scritti inoltre si impone all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) di condurre la procedura rapidamente, prevedendo altresì il termine di 10 giorni per ricorrere al Tribunale Federale, e di rifiutare espressamente le domande di proroga non giustificate. In altre parole l’emergenza in atto non viene considerata quale impedimento o ragione atta a ritardare lo svolgimento dell’assistenza amministrativa tra i due Stati, che rimane in essere e pienamente operativa.
Rimane di fatto poco tempo al contribuente italiano, essendo decorso il termine ultimo di 20 giorni (vedasi Foglio Federale del 24 marzo 2020) per annunciarsi spontaneamente e fornire le informazioni richieste all’AFC o diversamente per intraprendere un contenzioso.
E’ opportuno che il contribuente ancora non compliant intraprenda celermente tutti gli adempimenti previsti dall’istituto del ravvedimento operoso in Italia.
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.