Il disegno di legge di Bilancio 2020 conferma anche per il prossimo anno la possibilità (originariamente prevista dall’art. 5 della L. 28/12/2001 n. 448) di rivalutare le partecipazioni societarie non quotate ed i terreni posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020, con il versamento, entro il 30 giugno 2020, dell’imposta sostitutiva dell’11%, dovuta anche per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili, per i quali lo scorso anno era invece del 10%.
La rivalutazione, incrementando il costo fiscale del bene, comporta una riduzione dell’eventuale plusvalenza in caso di cessione ed un notevole risparmio di imposte.
Particolare risulta anche l’effetto in capo ai beneficiari in caso di trasferimento inter vivos della partecipazione rivalutata, tramite atto di donazione, ovvero in caso di successione mortis causa.
Nel primo caso il donatario potrà assumere, quale costo fiscale della partecipazione ricevuta, il medesimo costo fiscale (rivalutato) riconosciuto in capo al donante, aumentato dell’eventuale imposta di donazione a suo carico. Questa fattispecie si verifica anche in caso di dotazione della partecipazione in un trust.
In caso di successione mortis causa, invece, gli eredi non potranno beneficiare degli effetti della rivalutazione posta in essere dal de cuius, posto che il valore fiscale riconosciuto al bene corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione (nel caso di partecipazioni, pari al valore contabile del patrimonio netto, proporzionalmente corrispondente alla quota posseduta).
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