10.02.2016
I costi black list diventano deducibili
Importanti novità in Italia sulla deducibilità dei costi derivati da operazioni intercorse con soggetti residenti in territori Black List, come la Svizzera, sono state introdotte con la Legge di stabilità 2016 che abroga i commi dal 10 al 12 bis dell’art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi.
Con queste modifiche legislative, si arriva finalmente ad ottenere la piena deducibilità per tali costi senza aggravi per i contribuenti, infatti la deduzione dei costi black list sarà ordinaria e quindi legata unicamente ai criteri di carattere generale (come l’inerenza) e non ci sarà più l’onere di separata indicazione di tali costi in dichiarazione (con rischi di sanzione in caso di inadempimento).
La normativa originaria considerava, infatti, indeducibili tutti i componenti negativi derivanti da soggetti residenti o localizzati in territorio a regime fiscale privilegiato, nonché le prestazioni di servizio rese da professionisti domiciliati nei medesimi territori.
Per evitare la ripresa fiscale, il contribuente italiano aveva quindi il “pesante” onere non solo di indicare tali componenti nel Modello Unico ma anche di fornire la prova all’Amministrazione finanziaria circa l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera fornitrice (prima esimente) o che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che le stesse avevano avuto concreta esecuzione (seconda esimente).
Già con il decreto internazionalizzazione, nel 2015 si era cercato di aggiornare tale disciplina prevedendo la deducibilità dei cosiddetti “costi black list” nei limiti del loro valore normale e richiedendo, ai fini dell’integrale deducibilità, oltre all’indicazione separata in dichiarazione, la sola dimostrazione che le operazioni rispondessero ad un effettivo interesse economico e che avessero concreta attuazione.
La nuova disciplina, in un’ottica di piena globalizzazione, agevolerà le relazioni world wide, permettendo alle società italiane di operare con fornitori internazionali senza temere riprese fiscali o aggravi amministrativi.