La clausola “Roulette Russa”, inserita negli statuti sociali al fine di prevenire e risolvere situazioni di stallo, regolare le cessioni dell’intero capitale azionario in caso di una compagine societaria ridotta, ecc., attiva il seguente meccanismo: un socio può proporre ad un altro socio di acquistarne la partecipazione ad un determinato prezzo; il socio ricevente l’offerta può rifiutare di vendere la propria partecipazione, obbligandosi ad acquistare quella del socio offerente allo stesso prezzo da quest’ultimo indicato nella proposta iniziale.
Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 181 del 9 luglio scorso, ha confermato la piena legittimità di tale clausola a condizione che il prezzo di cessione della partecipazione sia equo. La valorizzazione non deve pertanto essere inferiore a quella da attribuirsi in caso di esercizio, da parte del socio, del diritto di recesso dalla società.
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