La determinazione del valore dei beni suscettibili di ripartizione in sede di successione non sempre è agevole, specialmente se nella massa ereditaria è ricompresa l’azienda, intesa come “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” (art. 2555 c.c. italiano).
Il valore dell’azienda potrà infatti aumentare ovvero diminuire, rispetto al valore riscontrato all’apertura della successione, a seconda del comportamento tenuto dagli eredi.
Sul punto, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 10188/2019) ha di recente precisato che se dopo l’evento morte l’attività aziendale è stata nel concreto proseguita solo da uno o più coeredi, ai fini dell’individuazione del valore dell’azienda, andrà preso a riferimento il momento dell’apertura della successione. Le migliorie, gli incrementi e i beni apportati all’azienda successivamente alla morte dell’imprenditore restano pertanto esclusi.
Il valore dell’azienda verrà, invece, determinato contestualmente al momento della divisione nell’ipotesi in cui gli eredi si siano limitati a fungere quali meri comproprietari (senza esercizio dell’attività) o abbiano continuato il perseguimento dello scopo sociale in attesa di regolarizzare la società stessa, non sussistendo utili imputabili alla nuova gestione.
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