31.07.2019

TASSAZIONE ESCLUSIVAMENTE ITALIANA PER IL SECONDO PILASTRO SVIZZERO (LPP)

Nella risposta all’interpello n. 286 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale applicabile al “secondo pilastro” svizzero (LPP) erogato a favore di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Sul punto, l’Agenzia ha disposto in via esclusiva l’assoggettamento a tassazione italiana in conformità dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Italia e Svizzera, ai sensi del quale le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle pubbliche, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Stabilita la competenza esclusiva impositiva dello Stato italiano, trova applicazione la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta da parte dell’intermediario (Banca italiana).

Tale previsione è applicabile a tutti i percettori del secondo pilastro con residenza italiana, indipendentemente dallo status di precedente lavoratore transfrontaliero.

Tale presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è espressamente positiva perché porta maggiore chiarezza in ordine all’imposizione delle rendite da previdenza professionale di carattere transnazionale.

Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.



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