La posizione assunta dai giudici di legittimità nelle ultime sentenze (n. 15453, 15455 e 15456 del 7/6/2019) in materia di trust risulta ormai essere chiara: all’atto del conferimento è applicabile solo l’imposta di registro in misure fissa in quanto il conferimento di beni al trustee è meramente funzionale al futuro trasferimento della proprietà dei beni in oggetto al beneficiario.
L’obbligo di destinazione limita la possibilità di godimento dell’asset in capo al trustee, indipendentemente dal fatto che la figura del disponente e del trustee siano riscontrabili in un unico soggetto. Infatti, nel trasferimento / segregazione degli asset in trust non si sostanzia un incremento di forza economica imponibile.
Le imposte proporzionali troveranno quindi applicazione solamente al manifestarsi della capacità contributiva che si verifica con il trasferimento finale dei beni a favore del beneficiario.
Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.