21.06.2019

LA DIRETTIVA ATAD E LA NUOVA DISCIPLINA DELL’EXIT TAX IN ITALIA

L’art. 2 del D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. Decreto ATAD) di attuazione della Direttiva (UE) 2016/1164 (“ATAD 1”), come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 (“ATAD 2”), è intervenuto apportando significativi cambiamenti alla disciplina nazionale in materia di exit tax.

Segnatamente è stato completamente riscritto l’art. 166 TUIR, estendendone l’ambito applicativo e prevedendo (conformemente all’art. 5 della Direttiva ATAD 1) nuove fattispecie in presenza delle quali trova applicazione la normativa sulla exit tax.

Sinteticamente, le nuove disposizioni copriranno il trasferimento all’estero di:

i)   Società residenti (se gli attivi non sono attribuiti ad una stabile organizzazione residente)

ii)   Attivi, da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia, ad una propria stabile organizzazione estera se trova applicazione il regime della branch exemption

iii)   Una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente

iv)  Attivi di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, alla propria sede centrale o ad altra stabile organizzazione all’estero

v)    Fusioni e scissioni transnazionali

Il nuovo art. 166 TUIR, si discosta dalla precedente formulazione in particolare per i seguenti aspetti:

- Introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita

-  Riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte (sotto determinate circostanze) ed eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte

-   Razionalizzati i meccanismi di riporto delle perite pregresse

Lo staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



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