31.05.2019

CHIARITA LA POSIZIONE DEL TRUSTEE PER GLI ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO FISCALE

Nella normativa italiana, a partire dal 2017 è stata introdotta una nuova definizione di “titolare effettivo” che ricomprende “la persona/e fisiche, diversa dal cliente, nell’interesse della quale/i, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (art. 1, co, 2 lett. p D.lgs. n. 231/2007), ovvero, con riferimento alle persone giuridiche private, i fondatori attualmente in vita, i beneficiari individuabili o facilmente individuabili e i titolari di funzione di direzione e amministrazione (art. 20 D.lgs. n. 231/2007).

Pertanto, dalla interpretazione delle norme, sono tenuti all’obbligo di compilazione del quadro RW in Italia i titolari delle attività detenute all’estero e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ovvero, il potere di movimentazione, che inizialmente, in mancanza di previsioni esplicite veniva esteso anche alla figura del trustee.

La recente Risoluzione N. 53/E dell’Agenzia dell’Entrate del 29 maggio 2019, ha invece finalmente chiarito la fattispecie stabilendo che risultano essere esclusi dalla compilazione tutti coloro che pur possedendo un mero potere dispositivo, lo esercitano unicamente nell’interesse di un altro soggetto, proprietario dell’attività detenuta all’estero (quali, l’amministratore di società di capitale dotato di potere di firma, soggetto titolare di funzione di direzione, etc.).

In senso lato la Risoluzione conferma quanto previsto dalla Circolare 38/E stabilendo che non vengono considerati titolari fiscali effettivi i soggetti che non vantano attualmente alcun diritto all’assegnazione del reddito e/o del patrimonio del trust, quali trustee, protector, settlor e i beneficiari discrezionali.

Un chiarimento doveroso che permette una maggiore certezza nei confronti di una tematica così complessa come quella del monitoraggio fiscale.

Il nostro staff resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.



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