20.05.2019

NON IMPONIBILI I DIVIDENDI DISTRIBUITI DALLA CONTROLLATA ITALIANA ALLA HOLDING SVIZZERA

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 57 del 15 febbraio scorso, ha confermato la possibilità per la controllata italiana, che distribuisce dividendi alla controllante svizzera, di esentare gli stessi dalla ritenuta prevista dal comma 3-ter dell’art. 27 TUIR, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 15 dell’Accordo tra Comunità europea e Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004 (c.d. Direttiva madre-figlia con la Svizzera).

Segnatamente, l’Agenzia ha chiarito che le società elvetiche che vogliono beneficiare delle disposizioni convenzionali non devono godere di regimi speciali di esenzione dalle imposte dirette (federale, cantonale e municipale). In particolare, nel caso oggetto di istanza di interpello, la società controllante rinunciava, a partire dal periodo di imposta 2017, al regime speciale delle società holding residenti in Svizzera (che prevede l’esenzione dalle imposte cantonali e municipali). Di conseguenza, i dividendi ricevuti dalla controllante svizzera scontano il regime ordinario di imposizione vigente nella Confederazione elvetica, consistente nell’applicazione della c.d. “riduzione per partecipazioni”, la cui ratio legis è analoga alla participation exemption applicata in Italia e quindi non inquadrabile in un regime fiscale di favore.

Lo staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



Condividi articolo su: