Ad oggi, è possibile osservare come la normativa americana relativa alla sales tax stia comportando molteplici cambiamenti, non solo all’interno dei 50 Stati membri USA ma anche a livello internazionale.
Per sales tax si intende la tassa sulla vendita di prodotti e servizi gravante sul consumatore finale al momento dell’acquisto, versata direttamente all’erario da parte del venditore, il cui ammontare è dato dal prezzo della merce acquistata per la percentuale dell’aliquota prevista dallo Stato in cui si verifica la transazione (solitamente compresa tra l’1% e l’11%). Se dapprima tale imposta trovava applicazione solamente in presenza di due requisiti, ossia territorialità (i prodotti o i servizi devono essere rispettivamente acquistati o erogati all’interno di uno o più Stati in cui il venditore risulti essere fisicamente presente) e scopo (utilizzo, per uso proprio, del prodotto da parte del consumatore finale), i recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali stanno ampliando l’ambito applicativo della sales tax, determinando notevoli ripercussioni nei confronti di operatori di nazionalità extra USA, aventi in comune il fatto di aver instaurato una sufficiente presenza economica (legame o “nexus”) sul territorio americano, indipendentemente dall’effettiva presenza fisica, verificabile, mediante l’esistenza di uffici, attrezzature, depositi di merce e dipendenti sul territorio, anche solo per brevi periodi.
A tal riguardo, l’onere di provare l’insussistenza del requisito dello scopo ai fini dell’esenzione, ovvero che la cessione sia avvenuta nei confronti di un rivenditore o soggetto dispensato (esenzione di natura soggettiva), grava sul cedente stesso. Di conseguenza, tutti gli operatori che generano ricavi tramite la cessione di beni e servizi, assoggettabili alla sales tax, a consumatori finali ubicati all’interno di uno Stato, in cui il requisito dello scopo risulti essere soddisfatto, sono tenuti ad avvalersi di strutture amministrative adeguate che possano provvedere alla raccolta di documenti inerenti al luogo di spedizione e di consegna della merce, agli eventuali certificati di esenzione nonché agli adempimenti relativi alla registrazione presso l’Ufficio imposte della giurisdizione di riferimento.
Esenzioni di natura oggettiva sono poi previste all’interno delle singole giurisdizioni; ad esempio, lo Stato di New York non considera applicabile la sales tax a tutte le vendite aventi ad oggetto abbigliamento e calzature di valore inferiore a $ 110; altri, dispongono l’esenzione a favore della categoria dei servizi. Quest’ultimo aspetto, però, è suscettibile di generare dubbi circa l’imponibilità di fattispecie ibride quali, ad esempio, software personalizzati o cloud computing.
È importante precisare che la mera presenza di agenti di vendita sul territorio è considerata quale elemento sufficiente alla configurazione di un “nexus”.
Quanto al commercio elettronico, numerosi Stati, dopo aver accertato uno squilibrio concorrenziale tra i venditori tradizionali (soggetti alla sales tax) e i commercianti virtuali, hanno ampliato la definizione di presenza economica, al fine di potervi ricomprendere anche questi ultimi. Si pensi al c.d. “Amazon Tax”, un provvedimento legislativo emanato dallo Stato di New York, atto ad introdurre una presunzione relativa all’esistenza del nexus in ordine agli operatori che abbiano stipulato accordi economici con persone fisiche o giuridiche residenti nello Stato, al fine di svolgere mediante link, banner o qualsiasi altro strumento, attività di sollecitazione di vendite di beni o servizi, indipendentemente dalla presenza fisica sul territorio.
Per lo Stato del Massachusetts, ad esempio, i cookies (dati che i siti Internet memorizzano sul computer dell’utente) o le App di proprietà di un operatore di commercio elettronico sul computer o sullo smartphone di un residente, sono di per sé sufficienti alla configurazione di un nexus.
In particolare, di recente, la Corte Suprema USA, con la pronuncia Wayfair ha disposto in ordine alla costituzionalità del criterio della mera presenza economica purché applicato nei confronti di soggetti aventi generato, nel territorio e nell’arco temporale di un anno, dei ricavi superiori a $ 100.000 o, perlomeno, 200 transazioni di vendita, ribaltando così i precedenti giurisprudenziali.
In conclusione, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla costituzionalità di alcuni aspetti relativi alla normativa ivi trattata e di una più omogenea regolamentazione da parte del Congresso USA, nonché tenuto conto che gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato estero per le imprese italiane, occorre altresì segnalare la necessità, per quest’ultime, di provvedere alla verifica degli opportuni adempimenti richiesti dagli Stati statunitensi sul cui territorio le stesse commercializzano beni e servizi imponibili, al fine di evitare di incorrere in sanzioni per inadempienza e/o l’accumulo di passività fiscali.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.