La complessità dell’attuale sistema normativo impone di ponderare attentamente le strategie di internazionalizzazione dell’impresa in chiave riorganizzativa, per limitare il rischio (concreto) di incorrere in contestazioni di esterovestizione societaria o di esistenza di una stabile organizzazione occulta.
Con particolare riferimento ai gruppi societari, il potere decisionale di ciascuna società è sempre soggetto all’attività di “direzione e coordinamento” della capogruppo, benché con gradi di intensità diversi. Generalmente la “casa madre” definisce l’assetto organizzativo e interviene nelle operazioni più rilevanti dettando le linee strategiche del gruppo, anche se le stesse sono materialmente messe in pratica dalla (o dalle) società partecipata.
In tale scenario la Giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che la sede di direzione effettiva non può coincidere con il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche del gruppo; ciò che rileva è, invece, il luogo in cui si realizza effettivamente l’attività principale e sostanziale dell’impresa, dove cioè sono assunte le decisioni relative all’amministrazione propria dell’ente partecipato, secondo il criterio del c.d. “day to day management”.
Ciò posto, si ritiene che l’attività di effective management vada esclusa in favore di quella di direzione e coordinamento, qualora gli impulsi direttivi impartiti consistano in meri atti di orientamento e direzione di carattere generale dell’attività di un gruppo societario, non essendo riconducibili, pertanto, in atti di concreta amministrazione della società controllata estera. In caso contrario la società residente, al riscontrarsi di talune presunzioni, verrebbe riqualificata come stabile organizzazione della casa madre (c.d. stabile organizzazione nidificata).
Su tali aspetti si è recentemente espressa la CTR Lombardia (sentenza 4915/18 del 14 novembre 2018): in particolare, la CTR ha ritenuto insufficiente, per la qualificazione di una controllata residente quale stabile organizzazione occulta della controllante estera, l’esistenza nel medesimo immobile nel quale insiste la sede della società italiana “correlata” di una sede fissa della casa madre.
Ai fini dell’individuazione dell’attività di effettiva gestione, si deve riscontrare, quale quid pluris, la presenza di attività “ordinarie” effettuate dalla casa madre, quali, ad esempio, l’attività di organizzazione e di controllo dei processi e dei fattori produttivi, la gestione del personale, le attività di relazione con i terzi, la stipula di contratti inerenti alla gestione ordinaria, gli incassi e i pagamenti. Solo l’insieme di tali presunzioni può essere sufficientemente forte da potere considerare l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di società straniera.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.