Con la sentenza n. 5911 del 12 marzo 2018, i Giudici della Cassazione hanno qualificato come prodotto finanziario la compravendita, ad un prezzo scontato, di un’opera d’arte, realizzata attribuendo all’acquirente il diritto di risolvere, una volta scaduto il termine convenuto tra le parti, il relativo contratto e, conseguentemente, di ottenere la restituzione di un importo pari al prezzo originale di listino dell’opera stessa, garantendone così all’acquirente un rendimento finanziario. Questa fattispecie viene inclusa tra i contratti di investimento di natura finanziaria, considerata la finalità complessiva dell’operazione posta in essere e della prospettiva di accrescimento della disponibilità investita.
Il contratto di investimento finanziario racchiude in sé la compravendita avente ad oggetto il conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore, finalizzata a generare un profitto e, contemporaneamente, l’assunzione di un rischio in capo all’investitore, insito nell’incertezza, in odine alla capacità dell’emittente stesso, di provvedere alla restituzione di quanto in oggetto e dell’ulteriore somma pattuita.
Gli investitori, conseguentemente, si vedranno applicate le disposizioni del Testo Unico sulla Finanza (tra cui la normativa sull’offerta al pubblico, se l’offerta di compravendita viene proposta ad una pluralità indifferenziata di soggetti).
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