15.02.2019

LUSSEMBURGO: NOMI DEI BENEFICIARI EFFETTIVI PUBBLICI

Per conformarsi ai requisiti dalla V direttiva antiriciclaggio, in Lussemburgo è stata emanata una nuova legge finalizzata a disciplinare l’adozione di un “Registro dei beneficiari effettivi” visibile al pubblico, da parte di tutte le entità già iscritte nel registro delle imprese e del commercio (ivi compresi i fondi di investimento e le succursali lussemburghesi di società commerciali o civili stabilite in altre giurisdizioni).

In particolare, la nuova legge, oltre ad imporre obblighi alle entità lussemburghesi e ai rispettivi organi di gestione, dispone in capo ai beneficiari l’onere di fornire tutte le informazioni idonee a consentire alle entità stesse gli opportuni adempimenti, nonché ai professionisti lussemburghesi tenuti all’osservanza della legge antiriciclaggio (quali banche, professionisti del settore finanziario, notai, avvocati. Etc.), di notificare entro 30 giorni le informazioni che risultino essere incomplete o errate.

Le informazioni del beneficiario effettivo suscettibili di registrazione, vanno dal nome del proprietario, nazionalità, data e luogo di nascita, residenza e indirizzo commerciale, numero identificativo nazionale, alla natura e portata degli interessi detenuti

È estremamente importante precisare che tutte le informazioni risulteranno essere accessibili sia alle autorità nazionali sia ai terzi interessati (generalità pubblico), eccezion fatta per l’informazione relativa all’indirizzo e al numero di identificazione nazionale del beneficiario effettivo.

Tale legge entrerà in vigore il 1° marzo 2019 e le entità ivi sottoposte avranno un mese di tempo dalla data di conoscenza del relativo obbligo di registrazione, ovvero, sei mesi dall’ingresso della stessa, per presentare le informazioni richieste, pena l’irrogazione di una multa da 1.250 € a 1.250.000 €.

 Il nostro staff rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.



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