25.01.2019

TRUST: TASSAZIONE SOLO AD AVVENUTO INCREMENTO PATRIMONIALE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019, è nuovamente intervenuta sulla tematica relativa alla tassazione dei trust, ribaltando quanto affermato in precedenza. In particolare, da ultimo, la Corte ha chiarito che l’istituzione di un vincolo di destinazione è soggetta a tassazione solamente nell’ipotesi in cui si verifichi un effettivo incremento patrimoniale a favore del beneficiario, ovvero, nel momento stesso in cui al trust venga data esecuzione. In tal senso, il conferimento di beni e diritti mediante la costituzione di un trust con intestazione transitoria e non definitiva, non è suscettibile di essere configurato quale trasferimento imponibile, non essendo più intesa quale manifestazione di capacità contributiva, motivo per cui si applicherebbe l’imposizione in misura fissa e non proporzionale.

Tale materia, ad oggi, risulta ancora comunque dibattuta, specialmente se si pensa che la Suprema Corte, nell’ordinanza in esame, non ha minimamente tenuto in considerazione quanto disposto soltanto due giorni prima, nella decisione di legittimità n. 734/2019, in merito all’imponibilità del trust “traslativo” laddove si verifichi un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee e il beneficiario finale risulti essere stato opportunatamente individuato con applicazione dell’imposta proporzionale.

E’ auspicabile che il Legislatore chiarisca al più presto il corretto iter di imposizione di tali conferimenti in trust, anche in considerazione degli eventuali “rumors” in tema di incremento delle imposte di donazione da parte dello Stato italiano.

Il nostro staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



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