Il gestore di un sito Internet diviene corresponsabile in ordine al trattamento dei dati dell’utente nel momento in cui inserisce il plugin di un terzo all’interno della propria piattaforma (ad esempio, l’opzione “mi piace” su Facebook) in quanto, attraverso questo, si verifica il meccanismo raccolta / trasmissione dati. Queste sono le conclusioni, alle quali è pervenuto l’avvocato generale Michael Bobek in merito al caso Fashion ID (società tedesca che ha inserito il pulsante “Like” di Facebook), presentate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (caso C-40/17).
In caso di accoglimento, si assisterebbe all’imposizione di un nuovo onere a carico dei gestori, ovvero l’obbligo di fornire agli utenti le informazioni minime in materia di trattamento dei dati.
Il trattamento di dati personali, in assenza di consenso esplicito da parte dell’utente, si considera legittimo soltanto in presenza di tre condizioni cumulative: un interesse legittimo perseguito dal responsabile / terzo al quale vengono comunicati i dati, la necessità del trattamento dei dati ai fini del perseguimento dell’interesse legittimo e, infine, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona interessata.
In conclusione, si ravvisa la necessità di bilanciare quelli che sono gli interessi legittimi di ciascun corresponsabile con quelli che sono i diritti specifici degli utenti del sito.
In ogni caso, tale presa di posizione va vagliata anche in considerazione dei nuovi obblighi normativi previsti dalla GDPR per il trattamento dei dati personali di soggetti UE.
Il nostro staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.