09.11.2018

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO FISCALE

La disciplina sul monitoraggio fiscale, contenuta nel D.L. 167/1990, ha subito importanti modifiche, specie per quanto concerne la definizione di titolare effettivo. In tal senso, il Dlgs. 90/2017 ha eliminato la soglia minima del 25% del trust fund al di sotto della quale la posizione del beneficiario non risultava essere rilevante, riconoscendo altresì quali titolari effettivi, i soggetti titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007.

Dubbi interpretativi insorgono in merito alle reali intenzioni del Legislatore di modificare gli obblighi dichiarativi in materia di trust, visto l’espresso richiamo da parte dell’articolo 4 del D.L. 167/1990 all’articolo 20 Dlgs. 231/2007, circa i criteri identificativi del titolare effettivo nelle ipotesi di società, e non anche all’articolo 22, attinente specificatamente alla titolarità effettiva in presenza di trust.

Nonostante quanto sopra descritto, il Provvedimento del 18 dicembre 2013 non risulta essere stato abrogato od aggiornato, tanto da contenere ancora la definizione originale di titolare effettivo nell’articolo 1, comma 2, lettera u), e nell’articolo 2 dell’allegato tecnico al vecchio Dlgs. 231/2007.

Venendosi a creare un’incertezza normativa sul corretto comportamento da tenere in sede di compilazione del Quadro RW la tesi più prudenziale prevede l’estensione degli obblighi anche nei confronti del disponente, del trustee, del protector o dei beneficiari individuati. Recentemente però la Commissione wealth planning dell’ordine dei commercialisti di Milano, nel documento 1/2018, ha evidenziato che l’intervento del Legislatore era volto alla eliminazione della soglia del 25% e non anche all’estensione degli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti che non vantano attualmente alcun diritto all’assegnazione del reddito e/o del patrimonio del trust (come trustee, protector, settlor e beneficiari discrezionali).

Quest’ultima possibile interpretazione potrebbe trovare indiretta conferma nelle attuali istruzioni alla compilazione del Quadro RW, dalle quali si evince l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per gli amministratori di società che sono soggetti collegati alla gestione, ma non alla percezione del reddito / patrimonio della società.

In ogni caso considerando la complessità della materia e l’incertezza di diritto venutasi a creare si ritiene che l’errata compilazione Quadro RW si possa applicare il ricorso il ricorso alle cause di non punibilità in tema di “errore di diritto”.

 

Il nostro staff rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.



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