Con il Dm 27 aprile 2015 la Svizzera è stata esclusa dai Paesi Black list per le società che scontano una tassazione ordinaria, vale a dire società assoggettate alle imposte cantonali e municipali.
Ne deriva che una consulenza svolta da una ditta individuale italiana a favore di una società svizzera è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA , ex articolo 7-ter del Dpr 633/1972 e non è soggetta alla c.d comunicazione black list.
La Svizzera viene ancora considerata “paradiso fiscale”, ai sensi del DM 23 gennaio 2002, limitatamente alle società a tassazione agevolata, ovvero non assoggettata alle imposte cantonali e municipali quali le società holding, ausiliarie e di “domicilio”.