24.07.2018

CONVENIENZA DELL’AFFRANCAMENTO DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

La legge di Bilancio 2018, modificando ampiamente la disciplina fiscale dei redditi finanziari percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, ha equiparato espressamente la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate a quella delle non qualificate, stabilendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26 %.

Indirettamente, la Legge di Bilancio 2018 è altresì intervenuta sul regime amministrato, rendendolo utilizzabile anche nei confronti delle  partecipazioni qualificate (previo esercizio dell’opzione), e sul regime del risparmio gestito, includendo nell’opzione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate, la soppressione della ritenuta sugli utili derivanti da partecipazioni in società non residenti, nonché  tutte le conseguenze previste nell’ipotesi di superamento delle soglie “qualificate”.

Tutte queste modifiche avranno sicuramente un impatto sulla riapertura dei termini (probabilmente nel gennaio 2019) per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persona fisica non esercenti attività di impresa. Di conseguenza, il contribuente intenzionato a cedere le proprie partecipazioni qualificate potrà avere una significativa  convenienza ad affrancare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 %,il valore della partecipazione in ragione del diverso regime fiscale delle plusvalenze e deve quindi monitorare con attenzione la riapertura dei termini per la rivalutazione.

Le disposizioni concernenti la nuova imposizione delle partecipazioni qualificate avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2019.

Il nostro staff rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



Condividi articolo su: