La direttiva n. 2018/822, modificando la precedente normativa, ha introdotto nuove regole atte a garantire la trasparenza e a ridurre la pianificazione fiscale aggressiva. In tale confronto, sugli intermediari (consulenti fiscali, contabili e avvocati) che si occupano della elaborazione e/o promozione dei sistemi di pianificazione, graverà l’onere di segnalare, alle autorità fiscali stesse, gli schemi risultanti essere potenzialmente aggressivi. Spetterà poi alle amministrazioni verificare la sussistenza reale della fattispecie.
È sufficiente che l’operazione considerata faccia riferimento ad uno schema standardizzato, senza alcuna personalizzazione, oppure preveda la trasformazione di un capitale in un prodotto finanziario non suscettibile allo scambio di informazioni, o preveda l’impiego di strutture giuridiche extraeuropee o l’utilizzo di beni immateriali di difficile valutazione e così via, secondo quanto delineato in un preciso elenco di indicatori di rischio contenuto nella direttiva in esame.
La segnalazione dovrà essere realizzata mediante l’ausilio di modelli standardizzati e predisposti a livello europeo, così da consentire una più agevole comunicazione tra le diverse amministrazioni interessate. Questo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, mediante la banca dati centralizzata, è di fondamentale importanza, in quanto consente di fornire i dati di rilievo, al fine di poter agire, una volta rilevata la sussistenza di pratiche fiscali aggressive, e di provvedere all’applicazione delle relative sanzioni, delineate dai singoli Stati membri e connotate dai caratteri della proporzionalità e della effettività.