27.06.2018

OBBLIGO DI NOTIFICA DEI POSTI DI LAVORO VACANTI DAL 1 LUGLIO

Obbligo di notifica dei posti di lavoro vacanti dal 1 luglio

A partire dal 1 luglio 2018, per tutte le aziende svizzere, vigerà l’obbligo di annunciare presso gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) i posti di lavoro vacanti nei settori in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera la soglia dell’8%. Tale soglia si abbasserà al 5%, a partire dal 2020.

Tale misura è stata introdotta dal Parlamento in seguito al referendum contro l’immigrazione di massa e prevede che il datore di lavoro interessato debba comunicare all’URC la ricerca di un collaboratore, con il divieto di pubblicare l’offerta per i cinque giorni successivi alla conferma di notifica dell’URC. Quest’ufficio, entro tre giorni lavorativi, trasmetterà alle aziende i profili di possibili candidati idonei, per la valutazione , dando quindi un vantaggio di cinque giorni ai lavoratori iscritte alle liste di collocamento.

I posti vacanti non devono essere annunciati se:

-          occupati da persone in cerca d’impiego iscritte presso un ufficio di collocamento pubblico;

-          occupati da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa impresa, lo stesso gruppo di imprese o lo 

            stesso gruppo economico (vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio);

-          la durata del rapporto di lavoro non supera i 14 giorni civili,

-          viene assunto il coniuge o del partner registrato, oppure un parente di una persona avente diritto di firma per la società.

È prevista una multa fino a CHF 40.000, in caso di violazione intenzionale dell’obbligo di notifica dei posti di lavoro vacanti o in assenza di colloqui/ test attitudinali nei confronti di candidati considerati idonei, ovvero, di CHF 20.000 in presenza di negligenza.



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