Il Dm Economia 14 maggio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta il 23 maggio), contenente le Linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di transfer pricing, prevede delle modifiche alla normativa vigente a favore del contribuente italiano che adotta un regime di oneri documentali. In particolare, viene chiarito il concetto di “idoneità” della documentazione predisposta, che verrà riconosciuta ogniqualvolta il contribuente riesca a fornire agli organi verificatori dati e documenti che permettano agli stessi di ottenere un giudizio informato circa i criteri adottati dal contribuente nella determinazione dei prezzi di trasferimento. L’obiettivo perseguito è di permettere ai verificatori di operare un’analisi dei prezzi, a prescindere dalla correttezza o meno del metodo applicato dal contribuente (mentre in passato l’Ufficio tendeva ad applicare il regime sanzionatorio nel caso di metodi applicati non ritenuti congrui all’attività, anche a fronte di dossier e dati forniti in modo completo e veritiero). Il Dm del 14 maggio fa luce anche sul concetto di “controllo”, evidenziando che le imprese si possono considerare associate se vi siano vincoli contrattuali o partecipativi. In particolare, si possono considerare come imprese associate le realtà aventi una comune partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale, ovvero, per oltre il 50% di quest’ ultimo, nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa o, ancora, in presenza di una influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa sulla base di vincoli azionari contrattuali. In questo modo il Legislatore evidenzia l’intenzione di escludere dal concetto di controllo le ipotesi di influenza economica sulle decisioni imprenditoriali.