La Commissione Tributaria Regionale Lombarda, interpellata in un caso di mancata compilazione di quadro RW su attivi che è stato comprovato essere stati generati dal contribuente come lavoratore dipendente in Svizzera, ha precisato che le sanzioni da monitoraggio fiscale ex Dl 167/1990 e la presunzione di imponibilità per attivi detenuti in paradisi fiscali di cui all’art 12 del Dl 78/2009 si applicano alle somme riferibili ad investimenti ed attività di natura finanziaria che si presumono costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione italiana e non con redditi da lavoro dipendente che abbiano già scontato le proprie imposte nel paese di produzione.
Con sentenza 2746 /50/15 la Ctr Lombardia, quindi, statuiva che i redditi da lavoro dipendente generato in Svizzera ed i conti correnti svizzeri sui quali tali redditi vengono depositati, sono esenti dal monitoraggio fiscale e da tassazione presuntiva.