Con la Norma di comportamento n. 202, l’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha evidenziato gli effetti, in ambito penale, della rimozione dell’inadempimento tributario a seguito di adesione, da parte dei contribuenti, all’istituto del ravvedimento operoso o dell’integrazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare ha dichiarato: “in osservanza del divieto di disparità di trattamento, che è principio immanente dell’ordinamento, la rimozione dell’inadempimento tributario, attuata anche in applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso e, segnatamente, del ravvedimento operoso e dell’integrazione delle dichiarazioni fiscali, determina i medesimi effetti, finanche di non punibilità del reato, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia di violazione sanata”.
Secondo l’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili anche ai reati di cui agli artt. 2, 3, e 8 del D.lgs. n 74/1997, caratterizzati da condotte fraudolente e, per i quali la legge non prevede la non punibilità del reato connesso alla violazione tributaria qualora quest’ultima venga sanata, (come invece prevede per i reati di cui agli artt. 4,5,10 bis, 10 ter e 10 quater D.lgs. 74/1997 anche avvalendosi del ravvedimento operoso o della presentazione di dichiarazione integrativa), dovrebbe comunque ritenersi applicabile la causa di non punibilità conseguente alla rimozione della violazione tributaria, in osservanza del divieto di disparità di trattamento, che è principio immanente dell’ordinamento.
Ciò in considerazione del fatto che, anche nelle ipotesi di reati commessi con frode, qualora il contribuente abbia provveduto alla dichiarazione integrativa/sostitutiva quest’ultima deve essere valorizzata al fine di escludere l’elemento soggettivo tipico delle fattispecie enunciate, consistente nel dolo specifico di evasione con ciò determinando la non punibilità del reato, pur in assenza di espressa previsione ex art. 13 D.Lgs. n. 74/2000.
Il nostro studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.