16.05.2018

Obblighi di segnalazione di titolari effettivi di società e trust

La nuova versione dell’art. 21 DLgs. 231/2007 – come modificato dal decreto 90/2017- prevede espressamente che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (vale a dire le srl, le spa, le sapa e le cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tra le quali rientrano i Trust, hanno l’obbligo di comunicare, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. La comunicazione dovrà essere fatta per via esclusivamente telematica ed in esenzione dell’imposta di bollo.

I dati dei titolari effettivi di società e trust saranno quindi accessibili a vari soggetti, tra i quali il MEF, l’Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, gli organi investigativi, la Guardia di Finanza, i destinatari degli obblighi di adeguata verifica.

Si è ancora in attesa del decreto del Ministro dell’Economia che stabilirà le modalità attuative per comunicare tali dati sensibili; in ogni caso è pacifica l’intenzione del legislatore di ottenere trasparenza.

Il nostro studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Elvetico Associato

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