19.06.2015

Transfer price estero e ... interno!

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione italiana ha stabilito, in diverse occasioni, che la disciplina del transfer price estero può essere applicata anche a livello interno. Infatti, i principi dell’abuso del diritto e del valore normale contenuti nell’art. 9 TUIR costituiscono una clausola anti elusiva immanente, esplicazione del generale divieto di abuso del diritto in materia tributaria, essendo precluso al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di legge, di strumenti giuridici idonei ad ottenere agevolazioni, in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Il rispetto del principio dell’arm’s lenght (e dunque del valore normale di mercato) è dovuto, pertanto, non solo nelle transazioni che intervengono infragruppo tra società residenti in Paesi diversi, ma anche in relazione alle transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, residenti in Italia.
Si segnala che, in materia, una delle contestazioni più frequenti da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda le spese di regia sostenute dalle consociate nei confronti della capogruppo per servizi di interesse comune. Tali società dovranno comprovare l’utilità dei servizi ricevuti,  oltre che con il contratto stipulato e le fatture ricevute, con elementi di prova specifici.
Altro esempio di operazioni oggetto di contestazione sono poi quelle inerenti le spese sostenute dalle consociate per le consulenze svolte dalla capogruppo in loro favore, per cui i costi sostenuti dalle prime saranno indeducibili, ad esempio, se non proporzionati ai ricavi o se la descrizione in fattura risulta generica.
Stelva SA è a disposizione per consulenze e approfondimenti in tema di Transfer Price.
Studio Elvetico Associato

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