La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 318/01/17, depositata in data 13 dicembre, pronunciandosi su un caso avente ad oggetto due cartelle per omesso versamento dell’addizionale comunale notificate ad un soggetto in qualità di erede legittimo che però aveva accettato con beneficio d’inventario ha affermato che: “l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario non esime l’erede dalla responsabilità per i debiti tributari del de cuius”.
L’aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 490 c.c., determina una mera separazione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius sul quale è lecito, da parte del Fisco, avanzare le proprie pretese tributarie chiamando in causa l’erede, e non una irresponsabilità di quest’ultimo.
In definitiva, l’erede che avrà accettato con beneficio d’inventario sarà responsabile per i debiti (anche tributari) del de cuius, entro il limite dei beni ereditati -ex art 490, comma 2 c.c.- che rilevano in sede di riscossione del credito e non nel momento della notifica degli atti impositivi.