23.01.2018

Operazioni con società black list:la prova dei requisiti dell'‹effettivo interesse economico› e della ‹effettiva attività› ai fini della deducibilità dei costi.

La Ctr Umbria con la sentenza 159/3/2017 ha chiarito la portata delle disposizioni dell’art. 110 Tuir (disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2015, quindi prima delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 -L. 208/2015-).

Secondo i Giudici, i costi relativi alle operazioni nei paesi black list sostenuti da una impresa italiana, sono deducibili rispettando una duplice condizione:

  •         in primo luogo, l’imprenditore dovrà provare che il fornitore estero svolga una effettiva attività commerciale, prova che richiamando i principi di buona fede e collaborazione tra Fisco e contribuente (ex art. 10, co. 1  L. 212/2000) potrà ritenersi raggiunta qualora il contribuente dimostri di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per fornire la prova dell’attività svolta dal fornitore di paese Black list.

 Sul punto la Ctr ha richiamato le indicazioni fornite dalla direzione regionale delle Entrate del Piemonte nel 2002, secondo cui la prova che le imprese estere svolgano prevalentemente un’attività commerciale è dimostrabile da documentazione quale: “statuto, iscrizione al registro imprese locale, bilanci pubblicati, numero dipendenti”; in questa verifica non necessariamente assumono rilievo altre informazioni come contatti telefonici, e-mail di utenze situate nel Paese del fornitore o esistenza del conto corrente che sono tutti elementi riconducibili a una “scelta gestionale autonoma e insindacabile” dell’imprenditore.

In considerazione di quanto sopraesposto, non sarà necessario svolgere una approfondita indagine su “tutta l’attività svolta dal fornitore”: si tratterebbe infatti di una prova “quasi impossibile da fornire  da parte di un soggetto terzo al rapporto tributario.

  •         in secondo luogo, il contribuente dovrà adeguatamente provare le ragioni di convenienza economica che l’hanno indotto ad effettuare l’operazione con la società black list.
Studio Elvetico Associato

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