Lo scorso agosto la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di revocatoria di trust discrezionali, unico legittimato a resistere in giudizio, oltre al debitore, è il trustee, ossia colui che dispone del diritto.
Nel caso specifico, due coniugi, rispettivamente il titolare effettivo del trust e il trustee, impugnavano la pronuncia di secondo grado che dichiarava l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust nei confronti della banca creditrice, agente in revocatoria, senza tuttavia ordinare la chiamata in giudizio dei beneficiari del trust. I ricorrenti chiedevano, quindi, la nullità dell’intero processo per violazione del principio del contraddittorio.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, rintracciato nelle sentenze n. 25478/2015 e n. 2043/2017, secondo il quale la destinazione dei beni non inciderebbe sulla titolarità degli stessi, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato. Secondo la Corte, i beneficiari di un trust, non essendo titolari effettivi di un diritto soggettivo, non sono litisconsorti necessari in giudizio.
I Giudici individuano nel trustee, al quale è affidata la protezione del fondo, l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi che ha capacità giuridica ai sensi dell’art. 11 della Convenzione dell’Aja. Dal momento che il trustee non viene considerato legale rappresentante ma disponente di un diritto, i beneficiari non sono considerati parti necessarie del processo di revoca del trust ma possono intervenire o essere chiamati dal trustee per evitare di essere pregiudicati in caso di revoca.