Il Decreto legislativo n. 129 del 03.08.2017, in attuazione della Mifid2 e della Mifir, ha aperto alla possibilità per le banche di paesi terzi extra UE di operare in Italia in libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali.
La nuova normativa stabilisce, quale regola, che le banche di Paesi terzi possano prestare servizi o attività di investimento a clienti al dettaglio o professionali, esclusivamente mediante insediamento di succursali nel territorio italiano. Tuttavia, è ammessa, in via residuale ed eccezionale, la facoltà di Banca Italia, sentita la Consob, di autorizzare lo svolgimento di detti servizi senza obbligo di succursale in territorio italiano, nei confronti dei c.d. clienti professionali.
Per poter operare in Italia, gli operatori devono dimostrare: l’equivalenza della normativa antiriciclaggio del Paese di origine con quella derivante dalle raccomandazioni del GAFI, recepite nella IV Direttiva EU e poi in Italia con il D.Lgs 90/2017; l’esistenza di accordi di collaborazione tra Italia e autorità dello Stato d’origine sullo scambio automatico di informazioni finanziarie, in conformità degli standards OCSE.
Il legislatore italiano, volendo prestare maggior attenzione alla normativa antiriciclaggio, richiede la sussistenza in capo all’operatore dei requisiti sopraesposti al fine di favorire la cooperazione su attività finanziarie cross-border e garantire la protezione degli investitori.
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