Il D.M. 26 maggio 2017 fissa per l’Italia le nuove percentuali di imponibilità di dividendi e capital gain derivanti da partecipazioni qualificate di imprenditori individuali, società di persone commerciali nonché di persone fisiche non esercenti attività di impresa.
La percentuale di imponibilità passa al 58,14% (rispetto al precedente 49,72%) a partire dal 2017 per i dividendi e per il 2018 per le plusvalenze.
Nonostante le modifiche apportate dal legislatore, permangono nel sistema una serie di incongruenze che rendono l’investimento in partecipazioni non qualificate meno conveniente rispetto a quello in partecipazioni qualificate. Con le nuove disposizioni vi è un aggravio nelle percentuali di imponibilità che può essere “mitigato” con l’utilizzo di specifiche strutture come quella del trust opaco.
Infatti, il beneficiario di un trust opaco che detiene partecipazioni in società italiane o estere a fiscalità ordinaria ha il privilegio, rispetto al socio diretto qualificato o alla detenzione tramite holding, di non scontare l’Irpef marginale e le addizionali sul 58,14% del dividendo, subendo solo la tassazione Ires. Inoltre, il trust opaco risulta particolarmente avvantaggiato se detiene partecipazioni in società con sede in Paesi a fiscalità privilegiata poiché il dividendo estero verrà tassato al 24% anziché all’aliquota marginale Irpef.
Alla luce di quanto esposto, l’istituto del trust opaco con sede sia in Italia che all’estero, rimane un’ottima soluzione per detenere e gestire le proprie partecipazioni italiane ed estere, ottenendo anche un legittimo risparmio di imposta sulla distribuzione dei relativi utili.