09.10.2017

Monitoraggio fiscale “rafforzato” per le false residenze all’estero

Le previsioni della IV Direttiva antiriciclaggio sono state recepite in Italia con il Dlgs 90/2017 che ha effetto dallo scorso 4 luglio. Benché manchino ancora i vari provvedimenti attuativi, si segnalano importanti cambiamenti ai fini del monitoraggio fiscale (DL 167/1990).

In particolare le modifiche hanno interessato i seguenti articoli di legge:  

  •          ARTICOLO 1: è stata notevolmente ampliata la platea degli intermediari tenuti all’obbligo di segnalazione dei trasferimenti finanziari da e verso l’estero, ricomprendendo non solo Banche ed assicurazioni ma anche Sicaf, consulenti finanziari, money transfer  ed intermediari esteri (con succursale in Italia o in libera prestazione di servizi);
  •          ARTICOLO 2: sono stati rafforzati i poteri dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti speciali della Guardia di Finanza  che potranno richiedere le evidenze delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti;
  •          ARTICOLO 4: sono state inserite modalità più dettagliate per definire il “titolare effettivo” di strutture societarie e trust, in modo da non lasciare lacune nella determinazione dello stesso.

Rimane poi in essere l’obbligo di segnalazione per le operazioni da e verso l’estero per importi superiori ai 15'000 Euro, eseguiti anche da parte di soggetti non residenti.

Con l’implementazione di queste modifiche l’Agenzia delle Entrate e l’Ucifi potranno ricevere molte più informazioni sensibili da parte di più soggetti intermediari (tenuti agli obblighi di verifica, conservazione e segnalazione) anche se avvenute nei confronti di struttura schermo estere o a favore di destinatario non risedente.

La nuova normativa sul monitoraggio fiscale “rafforzato” aumenta le opportunità per il Fisco italiano di intercettare gli illeciti trasferimenti di capitali all’estero e soprattutto le “ residenze fittizie”, ovvero quelle di contribuenti che pur dichiarandosi fiscalmente residenti all’estero, di fatto continuano a movimentare le proprie attività finanziarie attraverso intermediari residenti o comunque obbligati alla comunicazione dei dati. I soggetti che si sono trasferiti all’estero al solo fine di celare gli asset finanziari al Fisco italiano hanno ancora la possibilità di regolarizzare con Ravvedimento operoso la loro posizione, ma dovranno farlo in tempi brevi considerando l’implementazione ormai a livello globale dello scambio di informazioni.

Lo studio è disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito agli obblighi previsti dalla nuova normativa: info@stelva.ch

Studio Elvetico Associato

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