Riportiamo di seguito alcune recenti notizie in materia di Trust, per evidenziare come le stesse solo apparentemente possano sembrare sfavorevoli all’utilizzo di questo istituto. Al contrario, la giurisprudenza in oggetto, conferma nuovamente la validità del Trust quale strumento di protezione patrimoniale nell’ambito di operazioni che realmente abbiano scopo di genuina tutela.
Lo scorso 22 maggio 2015, il Tribunale di Siena, considerando la natura gratuita del conferimento dei beni in un trust al fine di proteggere e soddisfare le esigenze dei familiari, ha statuito che il trust potesse essere oggetto di azione revocatoria senza che fosse necessario accertare la conoscenza o la partecipazione, da parte del terzo, al danno derivato alla garanzia dei creditori.
Altra recente sentenza in materia è stata emessa dal Tribunale di Monza che, in data 13 maggio 2015, ha dichiarato la nullità di un Trust con cui il conferente aveva destinato a patrimonio separato una serie di beni con lo scopo di vincolarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, mantenendo tuttavia la piena disponibilità del patrimonio in questione, tenuto conto che lo stesso era altresì trustee.
Contestualmente, il Legislatore Italiano, con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, ha inserito nel codice civile il nuovo articolo 2929 bis rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il quale, per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, introduce una sorta di “revocatoria di legge” prevedendo che “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”. Il Decreto Legge sopramenzionato ha inoltre facilitato la ricerca telematica dei beni da pignorare.
La giurisprudenza e la legislazione qui menzionate, dimostrano, a contrariis, che l’utilizzo del Trust è destinato a progetti genuini e alla protezione di interessi realmente meritevoli di tutela, quali la riservatezza all’interno di un’operazione legittima ed ufficiale, la trasmissione della ricchezza familiare in ambito successorio, la tutela dei beni di persona incapace o del minore, nonché la protezione dei beni dai rischi imprenditoriali e dai passaggi generazionali in azienda.