La decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio Europeo applica il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca prese da un'autorità giudiziaria competente in materia penale al fine di facilitare l’esecuzione di dette decisioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state emesse. La decisione quadro si applica a tutti i reati che possono dare luogo a decisioni di confisca. Alla data di febbraio 2010, ben tredici paesi avevavno recepito la decisione quadro. A questi si aggiungerà dal 2015 anche l’Italia che recepirà, mediante decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, la procedura automatica di riconoscimento dei provvedimenti di confisca emessi all’estero.
In particolare tale procedura consente l’esecuzione di un provvedimento di confisca all’interno dell’Unione Europea senza la necessità di alcun riconoscimento del provvedimento straniero da parte delle Autorità nazionali del paese ove il destinatario della confisca possiede dei beni o abbia la propria residenza.
Tuttavia sono presenti dei limiti qualitativi e quantitativi per il superamento della verifica della doppia incriminabilità (ovvero la comparazione dello stesso fatto accertato quale reato in entrambi i paesi): infatti la confisca deve essere disposta a seguito di condanna per reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni ed in ogni caso con riferimento ad una delle figure di reato elencate all’art. 4 della decisione quadro, tra le quali spiccano il riciclaggio e la frode.
Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, il riconoscimento della confisca non avverrà in modo automatico, ma potrà essere subordinato alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato dove il provvedimento andrà eseguito, può essere disposta la confisca. Quest’ultima ipotesi appare d’interesse con riferimento ai reati tributari: le differenze in termini di sistemi fiscali non potranno quindi ostacolare la confisca disposta a seguito dell’accertamento di un’ipotesi di evasione fiscale ove anche nello Stato dove si trova il bene da confiscare, l’evasione sia colpita in maniera analoga con una misura di confisca nei confronti dell’autore del reato.
Emerge pertanto una chiara tendenza ad una più stringente cooperazione internazionale nella lotta in particolare ai crimini finanziari, garantendo maggiore efficienza e tempestività ai provvedimenti giudiziari di confisca eseguiti a livello transnazionale.