La Corte di Cassazione italiana, con sentenza n.15804 del 16 aprile 2015, ha determinato che il trust perfeziona il proprio effetto segregativo solo se la perdita del controllo da parte del disponente è effettiva ed il trust è stato istituito nel rispetto di norme imperative e senza intenti frodatori. Ne scaturisce che la Cassazione rimarca nuovamente il riconoscimento dell’effetto segregativo del trust e della liceità dello strumento amministrato dal trustee e istituito per scopi legittimi non solo formalmente, ma anche sostanzialmente.