13.06.2017

Italia: Esenzione dell’imposta di successione e donazione per i neoresidenti aventi beni all’estero

L’art 1 comma 158 Legge italiana n. 232/2016 prevede che se il donante o de cuius siano neoresidenti italiani ed abbiano optato per l’imposta sostitutiva non sono tenuti al pagamento dell’imposta di successione e donazione per i beni situati fuori dal territoriale nazionale, le predette imposte sono invece dovute per le successioni e donazioni aventi ad oggetto beni situati in Italia.

La predetta agevolazione si estende anche ai familiari per i quali il neoresidente abbia richiesto l’estensione del regime dell’imposta sostitutiva. La circolare 17/E chiarisce che l’esenzione è prevista anche “agli atti gratuiti non donativi tra i quali il conferimento dei beni in Trust” nonché per le donazioni indirette.

Occorre precisare che l’esenzione è applicabile solo per il limitato periodo di di 15 anni.

I nostri professionisti sono a disposizione per rispondere alle Vostre domande al riguardo.

Studio Elvetico Associato

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