Le holding passive la cui attività consiste nella mera detenzione di partecipazioni in società operative vengono spesso considerate uno schermo giuridico che sottrae al fisco i redditi prodotti localmente, in quanto riconducibili formalmente ad un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
Infatti la Holding, interponendosi all’interno dei flussi reddituali, ha la funzione di alleviare o neutralizzare la doppia imposizione generata dall’applicazione della ritenuta d’imposta sui redditi in uscita. Ciò si verifica quando la holding passiva viene collocata in un paese che, in base alla convenzione bilaterale in vigore con lo Stato italiano, consente di subire un prelievo più lieve o nullo.
L’Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto non applicabili alle predette holding i benefici convenzionali o quelli delle Direttive comunitarie considerando la stessa un soggetto interposto e non beneficiario effettivo delle somme erogate.
Invece recentemente La Corte di Cassazione, con diverse decisioni, è intervenuta sulla vicenda e ha chiarito che l’assenza di qualsiasi attività operativa da sola non può essere elemento determinante nel rilevare se il soggetto sia o meno beneficiario effettivo dei dividendi.
Inoltre non ha alcuna rilevanza la circostanza che i dividendi percepiti siano distribuiti a favore della propria controllante, per questi motivi l’utilizzo di una Holding passive non preclude l’applicazione dei benefici convenzionali soprattutto qualora l’attività decisionale/strategica venga realmente svolta nel paese di residenza della Holding.
Lo studio resta a disposizione per rispondere alle Vostre domande al riguardo.