Con l’implementazione del D. Lgs 100/2000, attuativo della Direttiva 2018/822/ Ue che si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di evitare il trasferimento degli imponibili verso regimi tributari più favorevoli, entreranno in vigore in Europa nel 2021 determinati obblighi di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri considerati “potenzialmente aggressivi”.
Nello specifico, le operazioni transfrontaliere tra imprese associate, possono essere oggetto di comunicazione se riguardano alcune casistiche di prezzi di trasferimento e i costi collegati a pagamenti (ad esempio royalties):
a) a destinatari non fiscalmente residenti in alcuna giurisdizione;
b) a destinatari residenti in giurisdizione con nessuna imposta sul reddito (b.1), imposta prossima allo zero (b.1) o non cooperativa secondo i criteri Ue e OCSE (b.2);
c) con esenzione totale dalle imposte;
d) con regime fiscale preferenziale (ad esempio il patent box).
Il D. Lgs 100/2000 non lo precisa, ma i criteri indicati alle lettere b.1), c) e d), così come invece previsto nella Direttiva, dovrebbero essere collegati anche al criterio del vantaggio principale: ovvero la comunicazione diventa obbligatoria solo qualora il beneficio fiscale sia la principale motivazione dell’operazione.
Saranno gli stessi intermediari europei a segnalare gruppi societari con strutture “poco trasparenti” o non compliance alle normative in tema di transfer price, è quindi opportuna una mappatura preventiva degli obblighi applicabili a ciascuna realtà contributiva.
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